domenica 14 giugno 2009

Legge Bavaglio - "E' calata la notte della Repubblica"

Dagli squallori europarlamentari, torno a radiografare gli eventi del bel paese: tanto, con tutta la carne (marcia) che c'è al fuoco, un paio di croci uncinate impigliate nell'UE sono quasi una letizia! Quasi.

Legge Bavaglio, dunque, o Progetto di Legge 1415 (prima) e 1415-A (dopo, la versione definitiva che comprende al suo interno altre cinque proposte di legge di argomento analogo).
Scrivò ciò che tutti sanno già: il testo è un bavaglio alla libertà di informazione. Ovviamente il suo contenuto va approfondito, ma per ora riassumo semplicemente quello che è stato il suo travagliato iter parlamentare:
- Fine Giugno 2008: presentazione alla Camera da parte del Governo come pdl 1415.
- Febbraio 2009: relazione dalla Commissione competente assieme agli altri cinque progetti concorrenti (che non sta per avversari), sotto nome di pdl 1415-A.
- Da Marzo a Giugno 2009: esame in assemblea degli articoli, presentazione di questioni pregiudiziali (in parole poverissime, di potenziali scorrettezze individuate dall'opposizione), esame di tali questioni, varie proposte emendative (cioè di modifica del testo base).

Da qui iniziano gli "hot spot":
- 10 Giugno 2009: il Governo presenta un maxi-emendamento (una lunghissima proposta di modifica) all'articolo 1 del testo della legge, e pone la questione di fiducia sulla votazione del medesimo. Tale maxi-emendamento comprende tutte le novità introdotte dalla Commissione Giustizia durante l'iter Camerale, accorpandole nel solo articolo 1 e sopprimendo gli altri 22. Quanto alla questione di fiducia, cos'è? Banalmente, il governo dice che se l'oggetto sul quale la sta ponendo non verrà approvato (in questo caso il maxi emendamento), allora si dimetterà. Lo scopo della questione di fiducia è ovviamente "compattare" la maggioranza e convincerla a votare si (in quanto un no vorrebbe dire lo scioglimento del Governo). Peraltro, la questione di fiducia fa decadere tutti gli emendamenti presentati in precedenza, rendendo l'approvazione dell'intero testo di legge molto più rapida. L'emendato articolo uno viene approvato: il governo è salvo! E considerato che è stato approvato l'unico articolo che ora costituisce il testo della legge, è intuibile il risultato della votazione finale dell'intero testo.
- 11 Giugno 2009: il Parlamento approva il testo finale del progetto di legge (ma và?).

Una volta approvato alla Camera, il testo viene trasmesso al Senato, dove dovrà ripercorrere lo stesso iter Camerale: se sarà approvato anche al Senato, il disegno di legge diverrà legge a tutti i dannosissimi effetti.

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Veniamo dunque al contenuto di questa legge. Dato che il maxi-emendamento ha sostanzialmente concentrato l'intero testo della legge nel solo articolo 1, sopprimendo tutti gli altri articolo, il testo della proposta ora in esame al Senato altro non è che il testo del maxi emendamento. Mi limito a riportare i punti più rilevanti (con qualche premessa), rimandandovi al testo intero se proprio volete farvi del male (testo della legge).

Cosa possiamo sapere
Gli atti di un processo coperti dal segreto non possono essere pubblicati, e ok. Non possono essere pubblicati - finchè non si concludono le indagini preliminari o l'udienza preliminare - nemmeno gli atti non più coperti dal segreto, MA (prima) era sempre possibile pubblicarne il contenuto: una volta scaduto il segreto, il contenuto di qualunque atto processuale era di pubblico dominio. Semplicemente non lo erano gli atti in sè.
Ora, invece, non è possibile pubblicare nemmeno per riassunto (e quindi nemmeno a livello di mero contenuto) intercettazioni ed atti processuali idonei a comprendere di chi e cosa si stia parlando, di qualunque forma e tipo, finchè non siano concluse le già citate indagini o l'udienza preliminare. Considerati i tempi della giustizia italiana, l'opinione pubblica può rimanere all'oscuro di determinati fatti (fino a poco tempo fa perfettamente conoscibili) per anni e anni. E ciò non è bello. Cara mamma, ha presente il suo vicino? Quello a cui lascia sempre suo figlio quando va a fare la spesa? Indovina un pò, sembra che al vicino piaccia sodomizzare gli infanti! Come? E' sotto udienza preliminare da più di tre anni e lei lo scopre solo ora? E' indignata? Cazzi suoi. It's law, bitch.

In quali casi possiamo saperlo
Viene ristretta a soli determinati casi l'ammissibilità non solo di intercettazioni telefoniche/telematiche o di generale telecomunicazione (già sussistente in precedenza), ma anche quella di immagini mediante riprese visive (novità). State attenti, paparazzi, perchè una foto di troppo può costarvi caro. Se poi le foto sono cinquemila e vi chiamate Zappacoso, molto caro.

Pene [le, non il]
Sono previste varie pene detentive: da uno a cinque anni per chi, in virtù del proprio coinvolgimento professionale, riveli informazioni non pubblicizzabili; da uno a tre anni per chi pubblichi editorialmente informazioni non pubblicabili. Sono inoltre previste sanzioni pecuniarie per chi pubblichi editorialmente e per chi non effettui l'adeguato controllo volto ad evitare la pubblicazione (un soggetto ibrido fra il direttore dell'editoriale e il redattore, chi sia esattamente non si capisce). Le sanzioni, che possono anche essere rivolte all'ente, sono nell'ordine delle migliaia di euro per i soggetti e delle centinaia di migliaia (fino ad arrivare a più di un milione di euro) per l'ente.

[Scendendo nel giuridico, ecco un nuovo pacchetto-limiti che il testo della legge offre alla già ansimante libertà d'indagine].

Intercettazioni ed autorizzazioni
Se prima il giudice autorizzava il pubblico magistrato a intercettare qualcuno sulla base di gravi indizi di reato, ora per la medesima autorizzazione devono sussistere evidenti indizi di colpevolezza. Ma se è evidente che uno è colpevole, allora cosa lo si intercetta a fare?! Per fortuna, per i reati di associazione mafiosa, tratta di persone, sequestro a fini di estorsione e terrorismo, sono sufficenti indizi di reato. Per tutti gli altri, comunque, serve la colpevolezza evidente. L'elenco dei rimanenti è infinito, ne citerò qualcuno a breve.

Quanto possono durare le intercettazioni?
Parliamo di durata delle intercettazioni. Prima le cose funzionavano in maniera semplice: ogni quindici giorni il pubblico ministero richiedeva il rinnovo dell'autorizzazione al giudice, laddove sussistessero i motivi che in origine lo avevano portato a iniziare le intercettazioni.
Ora le cose sono leggermente diverse: per i reati di associazione mafiosa, tratta di persone, sequestro a fini di estorsione e terrorismo, l'autorizzazione viene rinnovata ogni 20 giorni, sulle stesse basi di prima. Sembra meglio, ma la pecca c'è, ed è doppia: la durata massima non può superare quella della durata massima delle indagini preliminari (18 mesi o 2 anni, a seconda dei casi). Inoltre, per tutti gli altri reati le intercettazioni non possano durare per più di due mesi (30 giorni iniziali, proroga eventuale di 15, ulteriore ed ultima eventuale proroga di altri 15). Un esempio a caso, la frode. I realti di alto bordo, quelli "Tanzi style", che si trascinano in archi temporali biblici, tirano un sospiro di sollievo dal limbo del crimine. Un altro esempio a caso, la corruzione. La punta di diamante nell'elenco delle condanne che pendono su molti - troppi - esponenti della politica e delle istituzioni. L'omicidio. L'usura. L'associazione a delinquere non mafiosa. Potrei continuare fino al vomito. Fate voi.

Dove?
Salvi i soliti già citati casi, non è possibile piazzare strumenti di intercettazione in luoghi ove non esista fondata certezza che ivi stia accadendo un reato.

Riutilizzo delle intercettazioni
I risultati delle intercettazioni, prima, potevano essere utilizzati in procedimenti diversi solo qualora tali procedimenti riguardassero reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza. Semplice. Ora, invece, viene ristretto il campo di ammissibilità a tutta una serie specifica di reati che nemmeno sto a scrivervi. Sicuramente dalla serie rimane fuori qualche reato per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, altrimenti la modifica non avrebbe senso. Sarei curioso di scoprire quale.

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Per semplicità, parlando del contenuto della legge ho sempre utilizzato il presente. In realtà tutti quegli "è" sono dei "sarebbe", che diventeranno "è" se il Senato approverà la legge.
Speriamo non lo faccia.
Come amebe impossibilitate ad utilizzare il teoricamente devastante potere che dovrebbero avere 60 milioni di persone, aspettiamo e speriamo.
Magari, nel mentre, firmiamo anche. Male non fa.
Firma l'appello di Repubblica.

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